Sistema di deleghe e gestione del rischio penale

 

Il punto di partenza di qualsiasi intervento orientato alla gestione del rischio penale in ambito aziendale è costituito dalla predisposizione di un efficace sistema di deleghe di funzioni che permetta di individuare con chiarezza i soggetti che dovranno ricoprire le posizioni di responsabilità maggiormente sensibili dal punto di vista del rischio penale. Vengono in evidenza, ma non solo, le posizioni che riguardano gli ambiti della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, della tutela ambientale, dell’adempimento degli obblighi tributari/previdenziali, del rispetto della normativa alimentare, e così via.

Seguendo questo tipo di percorso, l’organo amministrativo, che in queste materie è il soggetto originariamente destinatario dei penetranti obblighi di gestione, controllo e prevenzione determinati dalla legge, è in grado di attribuire poteri e funzioni – e con essi eventuali future responsabilità di natura penale – a singoli suoi componenti o ad altre figure della struttura organizzativa aziendale, secondo logiche e obiettivi di maggiore adeguatezza e razionalità dell’assetto organizzativo.

Se è vero che a livello legislativo è prevista di default una concentrazione degli obblighi di garanzia penalmente rilevanti ai livelli più elevati dell’organizzazione aziendale, e che questo genera il forte rischio di incorrere in forme di responsabilità da mera posizione, un sistema di deleghe progettato correttamente risponde dunque all’esigenza di ripristinare nell’ambito della peculiare struttura organizzativa aziendale un riparto delle responsabilità penali individuali più equo e corretto, oltreché più efficace in chiave di effettivo controllo delle fonti di rischio (svolgimento dei processi produttivi per quanto riguarda il profilo della tutela della sicurezza sul lavoro e dell’ambiente, svolgimento dei processi amministrativi per quanto riguarda il profilo degli adempimenti fiscali, etc.).

Da questo punto di vista, un sistema di deleghe di funzioni efficace “insegue” e si adatta alle dinamiche aziendali di decentramento decisionale, ricollocando il centro di imputazione della responsabilità penale sul livello organizzativo realmente in grado di gestire una certa tipologia di questioni e di compiti sensibili (amministratore delegato, direttore generale, direttore di divisione o di area geografica, direttore di stabilimento, responsabile della produzione, responsabile della manutenzione degli impianti, e così via).

Naturalmente l’efficacia giuridica delle singole deleghe è subordinata al rispetto di specifiche condizioni di forma (in primo luogo, la delega dovrà risultare da un atto scritto accettato dal destinatario e recante data certa) e di contenuto (per esempio, il destinatario della delega dovrà possedere comprovate caratteristiche di professionalità ed esperienza con riferimento alle funzioni delegate).

Concludendo, i principali obiettivi conseguibili con un sistema di deleghe di funzioni sono in estrema sintesi:

  • quello di trasferire, dal vertice dell’organizzazione aziendale ad un livello inferiore più idoneo ad occuparsene, le funzioni di controllo su determinati fattori di rischio propri dell’attività aziendale, e le relative quote di responsabilità penale;
  • quello di evitare una moltiplicazione inutile del numero di coloro che potrebbero essere ritenuti penalmente responsabili della mancata prevenzione di irregolarità, infortuni, incidenti o altri eventi negativi (in assenza di specifiche deleghe, rispondono tutti i componenti dell’organo amministrativo e del top management senza particolari distinzioni);
  • quello di realizzare – almeno nelle aree di attività di potenziale rilievo penale – un assetto organizzativo più appropriato ed efficace, basato su criteri di qualificazione, competenza e responsabilizzazione.

© Piacentino, Avvocati Penalisti