Requisiti della delega di funzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
Le oggettive difficoltà che incontrano gli organi di vertice di un’organizzazione aziendale complessa nel dare attuazione al puntualissimo sistema di prescrizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro hanno spinto il legislatore a riconoscere l’ammissibilità della delega di funzioni quale strumento in grado di incidere sulla distribuzione dei doveri prevenzionistici rilevanti anche in sede penale (v. art. 16 del D. Lgs. n. 81/2008).
Si è addirittura optato per un principio di “ampia” delegabilità da parte del Datore di lavoro degli adempimenti relativi alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Con l’unico importante limite della non trasferibilità di quel nucleo di compiti che attengono alla costruzione e/o programmazione del sistema prevenzionistico, e cioè:
- la redazione del documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza (DVR), che serve a configurare il frame entro cui dovrà attuarsi l’attività dei delegati intermedi e finali;
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (RSPP), che sostanzialmente funge da fiduciario del datore di lavoro con compiti consulenziali.
È quindi consentito conferire deleghe sostanzialmente integrali, ossia riferite all’intero ambito prevenzionistico e incentrate sul generale obiettivo di garantire nei luoghi di lavoro dell’impresa o dell’unità produttiva l’applicazione e l’osservanza di tutti gli obblighi rilevanti in materia di salute e sicurezza previsti dalle normative vigenti.
Nel settore industriale la tendenza è effettivamente quella di attribuire deleghe molto ampie e di portata generale, in varia misura riconducibili al seguente schema (da intendersi non esaustivo):
- “ organizzare e curare la manutenzione e la corretta gestione di tutti gli impianti, macchinari, attrezzature, fabbricati, depositi, luoghi di passaggio, vie di circolazione e segnaletica generale;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
- esercitare un costante controllo sull’attività produttiva in modo da identificare gli eventuali rischi onde eliminarli o comunque segnalarli al datore di lavoro;
- definire e attuare i programmi di informazione, formazione e addestramento del personale dipendente dal suo servizio;
- etc. “
Affinché la delega di funzioni valga ad esonerare il Datore di lavoro da ogni profilo di responsabilità penale in caso di successivo evento infortunistico devono però essere rispettate alcune rigorose condizioni formali e sostanziali. Occorre in particolare che:
- la delega sia espressa e puntuale, con esclusione in capo all’organo delegante di poteri residuali di tipo discrezionale;
- il delegato possieda i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- il trasferimento delle funzioni operative sia giustificato in base alle dimensioni dell’impresa e comunque rifletta effettive esigenze organizzative;
- la delega conferisca anche tutti i poteri organizzativi, gestionali e di controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, compresa un’adeguata autonomia di spesa;
- la delega sia suscettibile di essere giudizialmente provata in modo certo, anche sotto il profilo temporale (sostanzialmente deve risultare da atto scritto accettato e recante data certa), e sia sottoposta a tempestiva pubblicità.
Si deve infine sottolineare che l’organo di vertice (o meglio, il Datore di lavoro) – anche dopo aver delegato gli adempimenti in materia antinfortunistica e di salute – non potrà poi disinteressarsi completamente dei temi della sicurezza, in quanto:
- resterà gravato di un generale obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite;
- sarà comunque responsabile per le violazioni così generalizzate o evidenti da poter essere percepite direttamente anche da lui.
Per questa ragione vengono normalmente previste nell’atto di procura modalità di raccordo e controllo dell’operato del delegato quali obblighi di reportistica, informazione e rendicontazione, riunioni di coordinamento con l’organo delegante, e così via.
In tutti i casi di riscontrata inerzia o negligenza del delegato, il Datore di lavoro conserverà pertanto il dovere di sollecitare gli interventi ritenuti appropriati e quello di intervenire in sostituzione del delegato oltreché, naturalmente, la facoltà di revocare la delega.
© Piacentino, Avvocati Penalisti